Autenticazione di firme

Ultima modifica 6 dicembre 2018

Presso i Servizi Anagrafici l'autentica di firma viene effettuata solo su istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati che consentono ad utilizzare gli strumenti di semplificazione previsti dal D.P.R. 445/2000.

L'autentica su tali atti non può invece essere richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori o esercenti pubblici Servizi., In questo caso infatti l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi:
- apposizione della firma davanti al dipendente addetto
- allegando all'atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità (in questo caso tutta la documentazione può essere inviata anche via fax)


Altri casi in cui è ancora necessaria l'autenticazione di firma:

  • Deleghe a riscuotere benefici economici (non procure)

Per queste deleghe è necessaria l'autentica di firma anche se sono da produrre a Pubbliche Amministrazioni e a gestori o esercenti pubblici servizi. L' autentica può essere effettuata anche da Notai, Cancellieri e funzionari competenti a ricevere la documentazione (se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e gestori o esercenti pubblici servizi).

  • Dichiarazioni di accettazione di candidature elettorali , presentazione di liste elettorali, proposte di leggi e referendum nazionali, regionali e locali

L’autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia.

REQUISITI
Essere maggiorenne.

Per i minori la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore

Per gli interdetti la firma deve essere apposta dal tutore

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Valido documento di riconoscimento.


CONTRIBUZIONE
L'autenticazione di firme è soggetta al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo il cui importo varia in funzione dell'uso


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