Adempimenti relativi alla cittadinanza

Ultima modifica 6 dicembre 2018

CITTADINANZA 

Acquisto cittadinanza per matrimonio

I coniugi stranieri o apolidi di cittadini italiani possono acquistare la cittadinanza italiana in presenza di alcune condizioni positive e in assenza di alcune condizioni negative.

a) Condizioni positive:

1. residenza legale in Italia da almeno 2 anni dopo il matrimonio, oppure, dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all’estero.

I termini di cui sopra sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

La domanda di acquisto della cittadinanza italiana da parte dei coniugi stranieri di cittadini italiani è presentata alla Prefettura-U.t.G. competente per luogo di residenza, dal coniuge straniero richiedente.

b) Condizioni negative:

1. non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi, al momento dell’adozione del decreto di conferimento della cittadinanza da parte del Ministero;

2. condanne per particolari reati (in Italia e all’estero);

3. comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.

Le condizioni negative determinano il respingimento della domanda, con la forma del decreto ministeriale, entro il termine di 2 anni, su parere del Consiglio di Stato. In questo caso, la domanda può essere riproposta non prima dei 5 anni. 

Acquisto cittadinanza per residenza

Cittadinanza per naturalizzazione

La concessione della cittadinanza può avvenire con differenti requisiti soggettivi e oggettivi.

La forma del provvedimento di concessione della cittadinanza è quella del decreto del Presidente della Repubblica:

-  sentito il Consiglio di Stato;

-  su proposta del Ministro dell’interno.

I requisiti soggettivi e oggettivi si differenziano a seconda delle condizioni personali in cui si trovano gli interessati alla concessione della cittadinanza:

Condizioni

Termine

Note

a) straniero, il cui padre o madre o nonno sia stato cittadino italiano per (= alla) nascita

3 anni

residenza legale

b) straniero nato in Italia

3 anni

residenza legale

c) straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano

5 anni

residenza legale, da computare dopo l’adozione

d) straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato

5 anni

Anche se all’estero (non rileva la residenza legale in Italia)

e) cittadino di Stato membro della Comunità e dell’Unione europee (1)

4 anni

residenza legale

f) apolide

5 anni

residenza legale

g) straniero

10 anni

residenza legale

h) straniero affiliato (prima della l. 4 maggio 1983, n. 184) da cittadino italiano (2)

7 anni

residenza legale dopo l’affiliazione

i) straniero che ha reso eminenti servizi all’Italia

forma: decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri

l) quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato

forma: decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri

Il decreto di concessione della cittadinanza è sottoposto alla condizione di efficacia del giuramento, da rendere entro il termine di 6 mesi dalla notifica del decreto.

Il suo contenuto è il seguente:

Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.

(1) Si indicano entrambe (Comunità e Unione europee), al di là della formulazione testuale nella legge, sia per il fatto che quest’ultima non ha portato al superamento della prima, ma entrambe coesistono, seppure con i medesimi organi.

(2) La fattispecie dovrebbe, probabilmente (in relazione al tempo trascorso), considerarsi esaurita (anche se la probabilità non va assunta in termini assoluti), essendo l’istituto dell’affiliazione stato abrogato dall’art. 77 l. 4 maggio 1983, n. 184.


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